domenica, 19 Maggio 2024

Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza del sindaco di Matera Domenico Bennardi sull’obbligo dell’uso di mascherine all’aperto in determinate aree e strade della città:

Oggetto:   Emergenza epidemiologica derivante da Covid 19 – obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (c.d. “mascherine”) anche all’aperto in determinate aree e strade della città.

IL SINDACO

Premesso che, in data 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione da Sars-CoV-2, ha dichiarato l’epidemia di Covid-19 una pandemia;

Considerato che, con  decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge  16 settembre 2021, n. 126,  in ragione del rischio sanitario connesso al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  Covid-19,  lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Atteso che il Ministero della Salute, con ordinanza del 22 giugno 2021, ha emanato l’ordinanza rubricata “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in <<zona bianca>>”, il cui art. 1 così recita: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché’ in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”. Con successiva ordinanza del 28 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha confermato e reiterato fino al 31 dicembre 2021 le misure relative ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca” di cui all’ordinanza precedentemente adottata il 22  giugno  2021;

Richiamato quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 riguardo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e le misure di                            distanziamento;

Considerato che:

  • l’evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche mediante l’attuazione di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
  • nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare ogni azione idonea ad evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, anche mediante l’adozione di un provvedimento di natura cautelare, di carattere contingibile e urgente, diretto a contrastare l’evoluzione della pandemia, prescrivendo comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
  • il concetto di assembramento implica la necessità di verificare in concreto, con estrema urgenza, se vi siano particolari zone del territorio comunale che, anche per loro struttura geografico-morfologica, rendano necessario l’uso generalizzato della mascherina anche all’aperto in quanto luoghi in cui l’assembramento è inevitabile;

Tenuto conto che:

  • nel periodo delle festività natalizie ed in prossimità delle stesse v’è un maggiore afflusso di persone nel centro cittadino, tale da generare assembramenti di persone specie nelle aree di maggiore attrattività dovuta alla presenza, ad esempio, di negozi, mercatini, bancarelle, nonché di mercati settimanali e rionali;
  • l’amministrazione comunale, nell’ambito del Cartellone degli eventi natalizi 2021 per la città di Matera, ha programmato innumerevoli eventi e manifestazioni, anche all’aperto, che, indipendentemente dal numero dei partecipanti, implicano, in forza del principio di massima precauzione, la necessità di adottare misure stringenti di protezione a tutela della salute pubblica;

Ritenuto opportuno e necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del D.lgs. 267/2000, art. 50 c. 5, per evitare situazioni di contagio, verificabili anche all’aperto in caso di assembramenti di persone, particolarmente favoriti nel particolare periodo natalizio alla luce della maggiore attrattività del centro storico e nell’ambito degli eventi e manifestazioni in programma;

Visti l’art. 50 comma 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto di trasmettere, anticipatamente, al signor Prefetto di Matera copia del presente provvedimento affinché possa assumere i provvedimenti di competenza;

O R D I N A

dal 12 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (c.d. mascherine), anche all’aperto, per chiunque transiti nei seguenti luoghi della città:

  1. Piazza Vittorio Veneto, Via del Corso, Via Corazza Via delle Beccherie, Via Ridola, Via Duni, Via La Vista, Via A. Persio, Piazza S. Francesco, Piazza Sedile, Via Duomo e Piazza Duomo, Via Don Minzoni, Via San Biagio, Piazza della Visitazione, piazza San Giovanni, Via Roma, Via Alessandro Volta, Via Annunziatella;
    1. in tutte le vie ricomprese nei rioni Sassi di Matera;
    1. Via Granulari e Viale Europa durante lo svolgimento dei rispettivi mercati settimanali;
    1. in ogni altra strada, via e piazza della città, anche se non interessata dallo svolgimento di eventi e manifestazioni programmate nell’ambito del Cartellone degli eventi natalizi 2021, in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

AVVERTE

  • che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle vigenti norme in materia;
    • che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

DISPONE

  • di trasmettere la presente Ordinanza a:
  • Prefettura di Matera;
  • Questura di Matera;
  • Comando della Polizia Locale di Matera;
  • Comando Provinciale Carabinieri di Matera;
  • Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera;
  • di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di:
  • pubblicazione all’Albo Pretorio,
  • al Sito Istituzionale del Comune di Matera;
  • altre forme plurime di comunicazione, esemplificativamente tramite social, strumenti informatici diversificati, comunicati stampa, etc.
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