"La gentilezza salverà il mondo". Viene in mente il titolo del libro di Albert Altenahr per raccontare il bel gesto di un maresciallo della Guardia di Finanza che ha svolto servizio ai seggi elettorali nella scuola primaria dell'Istituto Comprensivo n. 2 di corso...
Sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 32 del 3 aprile 2020 è stata pubblicata un’Ordinanza del Presidente della Regione contenete ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al territorio del Comune di Moliterno (Provincia di Potenza).
Con decorrenza dalla data del 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono confermate le seguenti, ulteriori misure: divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; divieto di accesso nel territorio comunale, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro a domicilio o alla residenza di coloro i quali fossero attualmente fuori dal Comune; sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area comunale di Moliterno, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, delle guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dei dipendenti delle Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento e degli addetti al rifornimento dei distributori automatici degli sportelli Bancomat, degli addetti al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale di Moliterno ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle strettamente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, comprese le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Al personale impegnato nelle attività di trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al comma 2 nel Comune di Moliterno è permesso il transito in ingresso e in uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa. Il divieto di spostamento delle persone fisiche può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla presente ordinanza e in caso di comprovata necessità. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento del provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.