giovedì, 25 Aprile 2024

Riceviamo e pubblichiamo dalle segreterie sindacali provinciali Confsal (Montemurro), Conapo (Trombetta),
Usb (Scalcione) e Cgil (Duni):

La situazione che
oggi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fronteggiare in merito
agli incendi boschivi è particolarmente articolata e resa complessa da tutta
una serie di fattori che in questi anni sono stati spesso poco considerati,
soprattutto da chi ha il compito di gestire e governare un territorio.

Alla luce del
mutato quadro normativo che ha definito e rafforzato alcune competenze già
svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, risultano necessari ulteriori
interventi per meglio rendere efficaci le azioni di prevenzione e contrasto
agli incendi boschivi.

La nuova
normativa, a partire dal D.lgs.19 agosto 2016, n. 177 (e dal D.lgs.12 dicembre
2017, n. 228, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177) stabilisce che in relazione a quanto previsto all’articolo 7,
comma 1, (ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali), al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del
Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

a) concorso con le
regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e
aerei (nelle attivita’ di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 353, sulla base di accordi di programma);

b) coordinamento
delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, (sulla base di
accordi di programma,) anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di
volontariato antincendi (AIB);

c) partecipazione
alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali.

Chiaro appare che
la competenza risulta concorrente tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
l’ente regionale, tranne che per soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi
boschivi, funzioni mantenute allo Stato in base al D.lgs. 112/98, art.107,
comma 1, lettere f) numeri 3).

Va comunque
rilevato che, tranne per il periodo di grave pericolosità, e spesso neanche per
l’intero periodo, individuato annualmente dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (15 giugno – 30 settembre), e fissato, per ciascun anno, con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, l’attività di contrasto agli incendi
viene svolta “esclusivamente” e sistematicamente solo da Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.

Durante il periodo
di “grave pericolosità” le Regioni sono tenute ad assicurare il coordinamento delle
proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo, con una
operatività di tipo continuativo, nei periodi a rischio di incendio boschivo,
le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle
proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle
squadre a terra, di risorse, di mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, in base ad accordi di programma (di carattere oneroso, così come
sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2006 del 6 ottobre
2006), in base a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7 della vigente L. n.
353/2000.

Spesso questa
operatività di tipo continuativo si riduce a un’attività esclusivamente diurna,
programmando e prevedendo invece per le ore serali/notturne l’utilizzo di un
solo operatore SOUP, senza la disponibilità di alcun operatore o squadra da
terra, in palese contrasto con la predetta norma, a cui il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco è costretto a sopperire con l’assetto ordinario di uomini e
mezzi dedicati al soccorso tecnico urgente.

Con la
pubblicazione del Dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1, avente come oggetto il riordino del
sistema di protezione civile, sono state conseguentemente abrogate alcune norme
che precedentemente disciplinavano le attività di protezione civile, come la
legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre all’ articolo 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 con cui si conferivano alle regioni e agli enti locali
alcune funzioni dello Stato, tra cui lo spegnimento degli incendi boschivi.

Tale competenza è
stata riassegnata con l’art. 11 del predetto Dlgs. 2 gennaio 2018, n. 1,
lettera m), con cui si stabilisce che: le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potesta’ legislative ed
amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito
dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivita’ di
protezione civile di cui all’articolo 2 e, in particolare (…) lo spegnimento
degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in
conformita’ a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e
successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Il concetto con
cui si precisa la salvaguardia delle competenze statali ribadisce quanto
fissato dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 322 del 2006 ha affermato
che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello
Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge
statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che – pur non essendo ovviamente
escluso «che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati
statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di
sicurezza dei cittadini e del territorio» – tuttavia «le forme di
collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi
dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente
dalle regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa: esse
debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che
le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (cfr.
anche sentenza n. 429 del 2004), in conformità all’art. 118, primo comma della Costituzione,
che consente allo Stato di attribuire a se stesso le funzioni amministrative di
cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.

Il Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 19 dicembre
2017, nell’esprimere il proprio parere sullo schema del decreto legislativo
elaborato in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, ovvero il Dlgs. 2
gennaio 2018, n. 1, ha apprezzato la previsione delle convenzioni, quale
strumento pratico e flessibile – pur non potendo non rilevare la necessità che
rimanga fermo il principio per cui il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
dipende operativamente o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento della protezione civile) o dal Ministero dell’Interno
(Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile),
chiarendo esplicitamente, che non si può trattare di un vero e proprio
avvalimento di tipo gerarchico-amministrativo, ma solo di un sostegno
funzionale che il Corpo dei Vigili del Fuoco può e deve fornire alle Regioni
nel rispetto della propria autonomia nei confronti di queste ultime.

La non previsione,
per le ore notturne, di squadre e operatori SOUP preposti a soddisfare l’operatività
di tipo continuativo, grava impropriamente sul sistema di soccorso statale
preposto al soccorso tecnico urgente, determinando una grave ed imprudente condizione
di indisponibilità di dispositivi di emergenza/soccorso per tutto il territorio
provinciale, in caso di emergenza incendio boschivo notturno.

Per il prossimo
futuro si auspica una programmazione e una condivisione delle attività da porre
in campo con congruo anticipo, prevedendo un monitoraggio sistematico delle
aree densamente boscate, con relativa manutenzione e gestione che riducano al
minimo i rischi di incendi, con la impossibilità di prevedere un accesso pronto
ed immediato anche per le zone con vegetazione fitta e di difficile accesso.

P.A.R. (Piano
Antincendio Regionale) 2015-2017

Secondo il P.A.R.
(Piano Antincendio Regionale) 2015-2017, la Basilicata si presenta come una Regione
dai forti contrasti orografici.

La superficie
ricoperta dal territorio regionale è di 9.992,24 Km2, di cui il 46,8% è
montano, il 45,2% è collinare e solo l’8% è rappresentato da una morfologia
pianeggiante.

Le aree
pianeggianti sono individuabili prevalentemente nella pianura Metapontina, originatasi
dal continuo accumulo di materiale eroso trasportato a valle dai numerosi fiumi
lucani.

La complessa
variabilità orografica della Regione ha generato una rete idrografica molto
ricca.

Secondo quanto
pubblicato provvisoriamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nell’ambito
del redigendo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio
alla Regione Basilicata si attribuiscono circa 345.000 ettari di superficie
boscata.
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