mercoledì, 24 Aprile 2024

Il presidente Bardi: “Ha vinto la politica delle cose concrete”

“È stata premiata la politica delle cose concrete. I cittadini sono stanchi di ascoltare parole, vogliono vedere i fatti, e quando li vedono premiano. La condivisione di programmi con il campo allargato può dare nuovi risultati, realizzando le iniziative e i processi...

Provvedimenti
temporanei per la disciplina della circolazione stradale sul tratto di strada
di competenza comunale ex S.S. 7  dal Km
579+600 al Km 580+750 in occasione del concerto       “IL VOLO” che avrà luogo presso la Cava
Del Sole il giorno 16 Giugno 2019.

   

IL DIRIGENTE INCARICATO

Preso atto che:

-con nota inviata in data 11.06.2019
assunta al prot. n. 3816/PL/19 DEL 14.06.2019, l’Amministratore Delegato dello
studio EGA Srl, ditta mandataria della RTI concessionaria della “Cava del Sole”
ha comunicato che in data 16 giugno 2019 
alle ore 21:00 si svolgerà in Arena 
il concerto del gruppo musicale “IL VOLO”;

-con medesima nota si richiedono i servizi
di Polizia Stradale sulla ex S.S. 7 all’altezza dell’ingresso dell’Arena a
“Cava del Sole”
Preso atto che con la stessa nota si
evidenzia che al concerto è previsto un afflusso considerevole di spettatori e
di conseguenza si avrà un incremento del traffico veicolare che andrà ad
influire sulla viabiltà ordinaria;
Visto il Piano di Sicurezza e Gestione
degli Eventi -Istruzioni tecnico -operativi per la pianificazione,
realizzazione e gestione evento- con il quale l’organizzatore, nonché il
responsabile della sicurezza, ha 
indicato le misure da approntarsi al fine di assicurare la “safety”, e
“security” per la tutela della pubblica e privata incolumità ed il regolare
svolgimento della manifestazione;

Considerato quindi che a tal fine si rende
necessario vietare la circolazione veicolare sia sulla ex S.S. 7 –tratto di
competenza comunale- tra il Km 579+600 e il Km 580+750 e sia sulla strada
comunale di collegamento tra Via San Pardo e Via San Vito, meglio nota come
strada “Cristo La Gravinella”;

Ritenuto pertanto doversi adottare i
provvedimenti più efficaci ed idonei onde limitare disagi e pericoli per i
partecipanti all’evento garantendo, comunque, adeguatezza e fluidità della
circolazione veicolare ed emanare un provvedimento di inibizione temporanea del
transito e della sosta veicolare sulla ex S.S. 7-tratto di competenza comunale
dal Km 579 + 600 al Km 580 + 750, nonché sulla strada “Cristo La Gravinella”
per il giorno dell’ evento in questione;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S.
emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);
Visto il Decreto Sindacale Prot. n.
306/Pers. dell’ 11.06.2019 con il quale si conferisce temporaneamente la
responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore del
Territorio ing. Felice VICECONTE;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e
secondo segnaletica mobile:

Sospensione temporanea della circolazione
veicolare, eccetto  residenti, sulla ex
S.S. 7,  dal Km 579+600 al Km 580+750
–tratto di competenza comunale- , il giorno 16 Giugno 2019, dalle ore 19:00
alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze connesse all’evento-

Istituzione temporanea del divieto di
sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulla ex S.S. 7,  dal Km. 579+600 al Km. 580+750 –tratto di
competenza comunale- il giorno 16 Giugno 2019, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e
comunque sino a cessate esigenze.

Istituzione del  divieto di transito pedonale e veicolare,
eccetto frontisti, sulla strada di collegamento tra Via San Pardo e Via San
Vito, meglio nota come strada “Cristo La Gravinella” il giorno 16 Giugno 2019
dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque sino a cessate esigenze.

Sono esclusi dal presente provvedimento i
veicoli delle forze dell’ordine, quelli di soccorso in servizio di emergenza e
i bus navette utilizzate per il trasporto degli spettatori, i veicoli dei
residenti e quelli a servizio delle persone diversamente abili per il solo
transito.

Il personale della Polizia Locale, nonché
gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.,   ha facoltà di provvedere all’istituzione di
ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute
necessarie anche in variante alla presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo
amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37,
comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni. 

Gli Operatori del Settore Polizia Locale
nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice
della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli
fini della circolazione stradale e la sua efficacia è subordinata al rilascio
di tutti i titoli abilitativi prescritti dalla legge ai fini dello svolgimento
della manifestazione.

A titolo informativo si comunica che i
veicoli leggeri (autovetture, motocicli) provenienti dalla S.S. 7 (Laterza),
dalla SP Santeramo-Matera e da C.da Pantano (Cimitero Comunale), saranno
deviati lungo la S.C. S. Vito, quelli pesanti sulla strada comunale Pantano
dir. S.S.99.

Mentre quelli provenienti da
Metaponto/Potenza compresi i mezzi pesanti e diretti verso Laterza o Santeramo,
saranno deviati in direzione Altamura/Bari (S.S. 99).

 Istituzione
temporanea di obblighi e limitazioni alla circolazione veicolare in
corrispondenza del cantiere stradale per lavori di “Riqualificazione
Attraversamenti Via Lucana e Percorsi di Accesso al Centro Storico rev.1”.

IL DIRIGENTE INCARICATO

Vista la nota prot. 24510/2019 del R.U.P.
Unità di Missione Matera 2019 assunta al prot. n. 22430/PL/19 del 27.03.2019
con la quale comunicava che in data 01.04.2019 avrebbero avuto inizio i lavori
relativi all’intervento denominato “Riqualificazione Attraversamenti Via Lucana
e Percorsi di Accesso al Centro Storico rev.1”  consistenti nel rifacimento delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso ed il parziale rifacimento delle
pavimentazioni dei marciapiedi e che i lavori sono stati affidati all’impresa
Parisi Scazi e Costruzioni in forza del provvedimento di aggiudicazione
definitiva DSG N° 00906/2019 del 15.03.2019;

Vista la nota assunta al prot. 3605/ PL/19
del 03.06.2019 con la quale il R.U.P. del Settore Unità di Missione Matera 2019
ha comunicato, ad integrazione della pregressa istanza, che per esigenze                                tecniche  – amministrative la consegna dell’inizio
lavori ha subito uno slittamento temporale rispetto a quello originariamente
previsto  e che gli stessi avranno inizio
dal giorno 10.06.2019 e per un periodo di 60 giorni;

Vista l’istanza pervenuta al prot. gen.
dell’ente in data 18.03.2019 al n. 0022296/2019 con la quale  l’impresa Parisi Scavi e Costruzioni, con
sede legale a Laterza in via P. Nenni n. 4/D, chiede la regolamentazione della
viabilità lungo diverse vie del territorio comunale e specificatamente Divieto
di Sosta, Divieto di Transito e gestione del traffico mediante sensi unici
alternati regolati da impianto semaforico delle vie, di seguito indicate, e
strade adiacenti in linea con quanto previsto dagli elaborati progettuali:

Via Lucana – Via G. Amendola – Via
L.Protospata – Via De Saris – Via IV Novembre – Via Spine Bianche – Via Deviti
De Marco – Via Roma – Via De Blasis – Via Passarelli – Via G.P. Minozzi – Via
Chiancalata.

Ravvisata la necessità di regolamentare il
posizionamento della segnaletica stradale sulle vie interessate dai lavori, che
verranno eseguiti nei singoli tratti, in successione, in base allo stato di
avanzamento dei lavori, mediante l’attuazione di chiusure temporanee, parziali
e totale della circolazione veicolare;
Tenuto conto che nella eventualità venga
disposta la chiusura totale al transito veicolare, devono essere individuati
percorsi alternativi;

Rilevata la necessità, per la corretta
esecuzione dei lavori e per la sicurezza stradale e salvaguardia della pubblica
e privata incolumità, e solo per la durata dei lavori, di istituire il divieto
di sosta con rimozione coatta dei veicoli e la sospensione della circolazione
per ogni categoria di veicoli nelle vie e nei tratti di strada di volta in
volta individuati;

Considerato che i lavori verranno eseguiti
a partire dal giorno 10.06.2019 ed avranno una durata di 60 giorni;

Visto il Decreto del 10.07.2002 del
Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di
cantieri di lavoro su strade;

Visto il D.I. 04.03.2013 recanti i criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazioni e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che
si svolgono in presenza di traffico;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del C.d.S.
emanato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione e di
Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

Tenuto conto che per la regolamentazione
temporanea della circolazione il posizionamento della segnaletica è posto a
carico della ditta esecutrice dei lavori o soggetto preventivamente indicato;

ORDINA

Per consentire l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione
Attraversamenti Via Lucana e Percorsi di Accesso al Centro Storico rev.1”, sulle
vie: Lucana – G. Amendola –  L.Protospata
–De Saris – IV Novembre –Spine Bianche – De Viti De Marco –Roma –De Blasis
–Passarelli – G.P. Minozzi –Chiancalata, la modifica temporanea della
circolazione secondo quanto indicato nei successivi punti del presente
provvedimento:

A.1)   Installazione di cantiere stradale con
adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare   Tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento
temporaneo”;

A.2) Nel periodo indicato al punto C) durante
l’esecuzione dei lavori è istituito il  DIVIETO
DI TRANSITO, eccetto  residenti, mezzi di
soccorso, di polizia, del Trasporto Pubblico Locale e quelli degli addetti ai
lavori, nonché DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI da attuarsi in
base alla stato di avanzamento lavori su ciascuna via indicata al punto A);

Regolamentazione della viabilità:

Adeguamento della viabilità nella zona
circostante la via effettivamente preclusa al traffico veicolare, interessata
dal posizionamento del cantiere stradale, in modo tale che nessuna via rimanga
preclusa alla circolazione, con inversione, solo ove necessario, dei sensi
unici di marcia imposti dalla segnaletica permanente presente in loco;

Nel caso in cui la regolamentazione
comprenda tratti di strada non altrimenti raggiungibili verrà istituito il
doppio senso di circolazione con istituzione del divieto di sosta con rimozione
coatta dei veicoli.

Posizionamento di cartelli di fermarsi
dare precedenza “STOP” su ciascuna via ove vengono effettuate modifiche del
senso di marcia, in corrispondenza di ciascuna intersezione delle stesse con le
vie che intersecano;

Segnaletica di strada interrotta per
lavori da posizionare in prossimità di ogni intersezione con  l’ultima strada utile su cui poter effettuare la
deviazione del traffico.

Qualora venga  effettuata la chiusura totale o parziale dei
marciapiedi nei tratti di strada interessati  dai lavori la stessa dovrà avvenire
alternativamente in modo tale da rendere sempre transitabile il marciapiede sul
lato opposto;

E’ istituito il divieto di sosta con
rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sulle vie indicate al punto  A) in base allo stato di avanzamento dei
lavori e limitatamente al tratto interessato 
dal posizionamento del cantiere di volta in volta individuato, con
revoca temporanea degli stalli di sosta in concessione alla Soc. SISAS SERVICE
srl.

Istituzione del senso unico alternato, qualora
si rende necessario, sui tratti di strade interessati dai  lavori, regolato da impianto semaforico e/o
movieri, conformemente alle fasi di cantierizzazione fornite dalla ditta
esecutrice dei lavori (cantiere itinerante), i cicli del semaforo e l’attesa
del “ROSSO” non dovrà superare un minuto e qualora si formano code superiori a
50 mt lo stesso dovrà essere posto in fase di lampeggio e la regolamentazione
della circolazione stradale dovrà essere effettuata con l’utilizzo di movieri;

Direzioni obbligatorie e/o consentite da
posizionare secondo il senso di marcia consentito e temporaneamente istituito;

Per quanto non espressamente indicato nel
presente provvedimento è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di
porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada
e del relativo Regolamento di esecuzione ed Attuazione per i cantieri stradali
temporanei, nonché quella prevista al punto A.2).

La realizzazione di quanto disposto al
punto A.2) dovrà avvenire a far tempo dalla data del 10.06.2019 per una durata
di 60 giorni e comunque fino a termine dei lavori;

I lavori di cui al punto A), relativamente
a Via Lucana dovranno essere eseguiti esclusivamente durante le ore notturne,
dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, garantendo la viabilità
ordinaria nelle ore diurne salvo documentate necessità da valutarsi preventivamente
da parte del Comando Polizia Locale;

Salvo quanto indicato nei punti precedenti
e nel periodo di cui al punto C) la ditta esecutrice dei lavori dovrà rendere
libero da ogni ingombro tutte le aree interessate dai lavori nel periodo dal 28.06.2019
al 03.07.2019 in concomitanza della Festività Patronale “Maria S.S. Della
Bruna”.
Prescrizioni :

La ditta esecutrice dei lavori dovrà  installare la segnaletica verticale
provvisoria  lungo  i tratti di strada  di volta in volta individuati 48 ore prima
dell’inizio dei lavori dando comunicazione scritta direttamente al Comando
Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it,
oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi. La comunicazione,
dovrà contenere:

 la
data e l’ora di apposizione della relativa segnaletica per  la via oggetto dell’intervento, la durata
presunta il numero di protocollo e il numero del presente provvedimento, le
generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica; 

La comunicazione  sopra indicata dovrà essere effettuata in
tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

la mancata comunicazione di quanto
indicato al punto 1. comporta l’inefficacia della segnaletica provvisoria
eventualmente posizionata. 

Salvo le eventuali limitazioni al
transito  disposte al punto A.2) deve
essere sempre garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone
dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori
con la creazione di percorsi protetti.

Nel caso in cui non sia possibile, causa
l’entità dei lavori, garantire il transito dei mezzi del trasporto pubblico, la
ditta incaricata dei lavori ha l’obbligo di comunicare l’esigenza di effettuare
una deviazione di percorso dei predetti mezzi del TPL alla soc. MICCOLIS Spa
con sede in Matera Via Della Scienza.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà porre
in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata
incolumità, provvedendo all’apposizione della prescritta segnaletica stradale
di cantiere così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di
esecuzione e la stessa dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di
giorno che di notte provvedendone la  rimozione a conclusione dei lavori.
La suddetta segnaletica stradale dovrà
essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare
Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”.
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a
provvedere alla continua sorveglianza del cantiere e al tempestivo ripristino,
anche notturno, di eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dei dispositivi
segnaletici luminosi. A questo scopo il numero telefonico al quale dovranno
essere richiesti eventuali interventi è quello del responsabile di cantiere 333
2683000.
La medesima Ditta, inoltre dovrà
provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per
legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e
all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori,
tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità
civile e penale per danni causati a persone o 
cose che  potrebbero derivare in
connessione e/o in dipendenza dei lavori.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo
amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale
della Basilicata.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma
3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista
dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Questa Amministrazione declina ogni
responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che
potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.
Gli Operatori del Settore Polizia Locale
nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo
Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini
della circolazione stradale e sarà pubblicata all’albo pretorio        on-line del Comune di Matera e
notificata alle forze di Polizia, di emergenza e soccorso, alla ditta del
trasporto Pubblico Locale e alla ditta esecutrice dei lavori al seguente
indirizzo mail: impresa.parisi@pec.it.

Autorizzazione
all’uso di strade e disciplina della circolazione veicolare e in occasione
dello del XXVII^ torneo internazionale “Minibasket in Piazza” in programma dal
17 al 22 giugno 2019.

IL DIRIGENTE INCARICATO
Vista la nota assunta al prot. n. 3820 del
14.06.2019 con la quale la società “A.P.D. Pielle Matera”, ha comunicato il
programma della manifestazione “Minibasket In Piazza” che avrà luogo dal 17 al
22 giugno 2019;
Considerato che l’evento co-organizzato
con Fondazione Basilicata Matera 2019  e
che con  Delibera di G.C. n.82/2019 del
28.02.2019 l’ Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire alle iniziative
che la stessa  promuoverà nel corso di
tutto l’anno 2019, tra cui la manifestazione indicata in oggetto;

Ritenuto necessario, pertanto, secondo
quanto stabilito in sede di conferenza di servizio, autorizzare l’uso delle
strade per la sfilata inaugurale e disciplinare la circolazione veicolare in
Recinto Marconi e in Via Saragat;

Considerato quindi che, a salvaguardia
della incolumità personale e della pubblica sicurezza dei partecipanti si
ritiene adottare il relativo provvedimento;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S.
emanato con D.Lgs n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.e ii.;
 Visto il Reg. di Esecuzione e di Attuazione
del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Visto il Decreto Sindacale prot.306/Pers.
dell’11.06.2019 con il quale si conferisce in via provvisoria, la responsabilità
del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore Gestione del Territorio
Dott. Felice VICECONTE.                                                   

AUTORIZZA

l’uso delle strade cittadine per lo
svolgimento della sfilata delle squadre partecipanti al torneo, “Minibasket In
Piazza” organizzata dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica “PIELLE
MATERA” lungo l’itinerario  di seguito
indicato:

17 giugno 2019  dalle ore 17.00 e sino a cessato bisogno –
Rec. Marconi (Partenza) –  (piazzetta del
Carro Trionfale) – Via Cererie – Via Marconi – Via Annunziatella – Via XX
Settembre – Piazza Vittorio Veneto- Via del Corso – Via R. Scotellaro- Via
Lucana – Parco Papa Giovanni Paolo II (conclusione);               

O R D I N A

 per i motivi indicati in
premessa e secondo segnaletica mobile installata:

Istituzione temporanea del divieto di
transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, il giorno 17
giugno 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze,
in:

 Recinto Marconi,  -tratto tra via Marconi e Via Cererie;

Piazzetta del Carro Trionfale-.

Istituzione temporanea del divieto di
transito veicolare in Via Saragat, -dall’intersezione con Via Einaudi
all’intersezione con Via Parri-:

il 21.06.2019,  dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque
fino a cessate esigenze;

il 22.06.2019,  dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e comunque
fino a cessate esigenze.

Sospensione della circolazione veicolare
lungo il percorso del corteo il giorno 17 giugno 2019.

Resta fermo l’onere a carico
dell’associazione promotrice della manifestazione di munirsi di tutti gli
eventuali titoli abilitativi necessari per lo svolgimento della stessa e di
acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni
imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità
rinveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevato il
Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in
connessione e/o dipendenza dell’iniziativa in argomento.

Sono esclusi dal presente provvedimento i
veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

Gli Operatori del Servizio di Settore di
Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12
del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo
amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo
Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37,
comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da
chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti,
secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 495 e
successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è valida ai soli
fini della circolazione stradale. Gli addetti all’Ufficio Traffico forniranno
il necessario supporto agli organizzatori ai fini dell’installazione delle
transenne e della segnaletica stradale necessaria.

Qualora si dovessero presentare situazioni
di emergenza, si provvederà nell’immediatezza ad operare gli interventi del
caso attraverso gli organi di polizia preposti.
Questa Amministrazione declina ogni
responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose in
conseguenza dell’inosservanza della presente ordinanza.

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