venerdì, 19 Aprile 2024

Con l’ordinanza numero 465 del 29 novembre 2017 il Maggiore Bruno D’Amelio, funzionario responsabile di P.O. del Comune di Matera, ha disposto l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli per le operazioni di lavaggio dei marciapiedi in Via XX Settembre nella giornata di venerdì 1 dicembre 2017.

Il responsabile

Vista la nota Prot. n. 9805/17/PL del 28.11.2017 con la quale l’assessore all’ambiente, l’avv. Adriana Violetto, al fine di permettere il regolare svolgimento del servizio di pulizia e lavaggio dei marciapiedi, ha richiesto l’istituzione temporanea del divieto di sosta in Via XX Settembre, il giorno 01 dicembre 2017, dalle ore 00.01 alle ore 08:00;

Ritenuto necessario, istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via XX Settembre dall’intersezione con Via Roma/P.zza V.Veneto all’intersezione con Via G.Amendola, il giorno 01.12.2017, dalle ore 00.01 alle ore 08:00 e comunque sino a termine dei lavori;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Vista la nota prot. n. 9148/15/PL del 25.11.2015 del Dirigente del Settore P.L.;

ordina l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via XX Settembre dall’intersezione con Via Roma/P.zza V. Veneto all’intersezione con Via G.Amendola (ambo i lati), il giorno 01.12.2017, dalle ore 00.01 alle ore 08:00 e comunque sino a termine dei lavori.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica stradale.

Maggiore Bruno D’Amelio, funzionario responsabile di P.O.

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