sabato, 20 Aprile 2024


Festa dello studente 2019 – Divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Il sindaco
CONSIDERATO CHE nella giornata dell’8 giugno 2019 allo Stadio XXI Settembre, con inizio alle ore 10,00, si svolgerà la tradizionale Festa dello Studente, nel cui palinsesto sono previsti spettacoli musicali con intrattenimento e animazione;
DATO ATTO che l’art.40 comma 21 del vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede che: “Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte …… interdire la vendita di bevande alcoliche, qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana”;
RITENUTO necessario prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici tra i numerosi giovani che parteciperanno alla manifestazione di cui si tratta, al fine di evitare e contrastare situazioni di criticità nel regolare svolgimento della Festa dello Studente;
PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e
lattine;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;
VISTO l’art.54 del D.Lgs. 267/2000;
INFORMATO preventivamente il Prefetto di Matera;
Ordina
È fatto divieto di somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 9,00 dell’8/06/2019 fino alle ore 20,00 dell’8/06/2019, nell’area di mt. 300,00 dallo Stadio XXI Settembre, comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzazzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri;
La presente ordinanza sia resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata – entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
La presente ordinanza viene pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune di Matera e trasmessa alla Prefettura di Matera, alla Questura di Matera, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
IL SINDACO
(avv. Raffaello de Ruggieri)
Bevande alcoliche, lattine e vetro
Prot. n. 44546/2019 Ordinanza n. 187/2019 Matera, 07/06/2019

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie di vetro e lattine in occasione della Festa dello Studente – 8 giugno 2019.
Il sindaco
Considerato che l’8 giugno 2019, allo Stadio XXI Settembre, con inizio alle ore 9,00 si svolgerà la tradizionale Festa dello Studente, nel cui palinsesto sono previsti spettacoli musicali con intrattenimenti e animazioni, che richiamerà un numero elevato di pubblico;
Ritenuto che occorre garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
• la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
• il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
• la vendita di bevande in lattine;
Considerato che l’adozione di tale provvedimento restrittivo si rende necessario per assicurare il miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.
O R D I N A
1. Che ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro o in lattina per il consumo di bevande all’interno dello Stadio XXI Settembre, dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno 8 giugno 2019;
2. E’ fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattina, dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno 8 giugno 2019 nel raggio di mt.300,00 dallo Stadio XXI Settembre comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzazzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri;
3. E’ fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattina
nello Stadio XXI Settembre dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno 8 giugno 2019;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la
somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
all’Albo Pretorio.
6. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
7. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata – entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Prot. n. 44525/2019 Ordinanza n. 186/2019 Matera, 07/06/2019
Oggetto: Ordinanza di divieto di introduzione e uso di spray urticanti (gas oleoresium capsicum) ed altri oggetti atti a costituire pericolo in occasione della Festa dello Studente – 8 giugno 2019.
Il sindaco
CONSIDERATO CHE l’8 giugno 2019, allo Stadio XXI Settembre, con inizio alle ore 9,00 si svolgerà la tradizionale Festa dello Studente, nel cui palinsesto sono previsti spettacoli musicali con intrattenimenti e animazioni che richiamerà un numero elevato di pubblico;
RAVVISATA, pertanto, l’improcrastinabile necessità di adottare tutte le misure idonee a garantire il regolare svolgimento dell’evento programmato l’8 giugno 2019, evitando turbative di sorta;
RITENUTO NECESSARIO ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando, l’8 giugno 2019, l’introduzione e l’uso di:
– Spray urticanti (gas oleoresium capsicum);
– Penne e puntatori laser;
– Valigie, troley ed involucri ingombranti;
– Ombrelli con puntale;
– Aste telescopiche;
– Liquidi infiammabili;
nello Stadio XXI Settembre e nell’area di mt. 300,00 dallo Stadio stesso, comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzazzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri,:
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l’articolo 54, comma 4;
INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.
O R D I N A
Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque, l’8 giugno 2019, l’introduzione e l’uso di:
– Spray urticanti (gas oleoresium capsicum);
– Penne e puntatori laser;
– Valigie, troley ed involucri ingombranti;
– Ombrelli con puntale;
– Aste telescopiche;
– Liquidi infiammabili;
nello Stadio XXI Settembre e nell’area di mt. 300,00 dallo Stadio stesso, comprendente le seguenti strade: via Sole, via Sicilia, via Marconi, via Istria, via Cererie, via Rosselli, via Gattini, , via Giolitti, via Annunziatella, via Nazionale, via Lazzazzera, via della Croce, via Traetta, via Liguria, via Protospata, Recinto Annunziatella, via Lazio, via Toscana, via Lombardia, via Umbria, via Emilia, via Campania, via Piemonte, via Calabria, Recinto I e III Annunziatella, Via N. De Ruggieri,:
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nel termine, rispettivamente di trenta giorni o di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
IL SINDACO
(Avv. Raffaello de Ruggieri)
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